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Sospensione breve della patente. Facciamo chiarezza.


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Con le modifiche introdotte dalla Legge 177/2024, oltre ad essere state inasprite alcune sanzioni già presenti, sono state anche introdotte nuove ipotesi sanzionatorie come la sospensione breve della patente di guida.


MA CHE COS'E'?

Introdotta dall'Art.218 del C.d.S., si applica come sanzione accessoria relativamente ad alcune infrazioni (segue elenco), ma solo se il conducente ha i seguenti punteggi:

. 7 gg di sospensione se i punti posseduti al momento della contestazione vanno dai 19 ai 10;

. 15 gg dai 9 agli 1 punti

I punti si possono raddoppiare in caso di incidente.

Per essere applicata però, l'identificazione del trasgressore deve avvenire nel momento in cui è stata commessa la violazione.

L'accertamento della violazione da remoto non vale infatti l'Art 218 ter specifica che "la successiva identificazione del conducente (ad esempio a seguito di dichiarazione del proprietario del veicolo per la decurtazione punti) non può dar corso alla sospensione breve della patente di guida".

Tuttavia il 25 giugno 2025 la Circolare Prot. n.300/STRAD/1/0000019441.U/2025, ha chiarito che la sospensione breve può essere applicata anche in seguito se l'episodio ha comportato un incidente o, in caso di controllo carta del conducente o tachigrafo, anche nei casi in cui la violazione sia stata commessa prima dell'effettivo controllo. In ogni caso il responsabile della violazione deve essere comunque identificato fisicamente sul posto.

La sospensione breve non può mai essere notificata a seguito di violazione accertata da remoto.


L'infrazione che ha subito il maggior aggravamento è quella relativa all'Art 173 - uso di apparecchi telefonici, tablet, computer o cuffie sonore durante la guida (da 250 a 1.000 euro per quanto riguarda la parte pecuniaria), la decurtazione di 5 punti punti (rimasta invariata) e la sospensione da 15 giorni a due mesi (prima non era prevista).

A tutto ciò è stata aggiunta la sospensione breve in base al punteggio residuo sulla patente.

Per cui attenzione: la sospensione breve SI AGGIUNGE alla sospensione ordinaria.


Facciamo un esempio: nel caso di guida utilizzando apparecchi elettronici sono previsti almeno 15gg di sospensione ordinaria più almeno 7 giorni relativi a quella breve (se al momento della contestazione si hanno dai 19 ai 10 punti) o addirittura 15 giorni (se i punti residui vanno dai 9 all'1).


In pratica verrà applicata prima la sospensione breve presso il Comando dell'organo accertatore dove verrà trattenuta la patente che, in seguito, verrà trasmessa al Prefetto per la sospensione ordinaria.


E' inoltre prevista la recidiva per cui, nell'eventualità il titolare di patente intercorresse nella stessa infrazione nell'arco di 2 anni, la sanzione dovuta andrà dai 350 a 700 euro e la sospensione ordinaria della patente da 1 a 3 mesi.


Nella tabella riepilogativa sottostante c'è un elenco delle infrazioni che comprendono la sospensione breve. Tieni presente che nella prima colonna "Punteggio" (quella con la specifica "20-10" l'effettivo punteggio di riferimento è 19-10.

Con almeno 20 punti sulla patente, la sospensione breve non è prevista.


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