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GUIDA DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZA STUPEFACENTI.

Aggiornamento: 7 gen




L'Art. 187 viene modificato in modo da NON RICHIEDERE PIU' LO STATO EVIDENTE ED EFFETTIVA ALTERAZIONE DURANTE LA GUIDA.


SARA' QUINDI SUFFICIENTE PROVARE CHE LA PERSONA ALLA GUIDA ABBIA ASSUNTO, ANCHE IN PRECEDENZA, SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.


Per stabilire ciò, le Forze dell'Ordine provvederanno ad un prelievo salivare, NON mucoso. In caso di esito preliminare positivo, il secondo step consiste nel far analizzare da laboratori di secondo livello il prelievo effettuato. Solo questo esame farà fede, ma le FF.OO. potranno comunque, in via precauzionale, impedire la circolazione al conducente, ritirargli la patente in attesa dell'esito di laboratorio o impedirgli l'uso del veicolo durante l'attesa dello stesso.


Il Prefetto potrà comunque disporre, a seconda dei casi (ad esempio a seguito di incidente con feriti gravi) la revisione della patente seguito dalla successiva verifica dell'idoneità da parte della Commissione Locale dell'AST, ANCHE SENZA L'ESITO DI SECONDO LIVELLO.

In questo caso, se il conducente risulta un ASSUNTORE ABITUALE di sostanze psicotrope, si incorre nella REVOCA DELLA PATENTE CON L'OBBLIGO DI NON CONSEGUIMENTO PER 3 ANNI.

Se si hanno dei dubbi sulla differenza tra ritiro, sospensione, sospensione breve, revisione e revoca, c'è un post dedicato all'interno del blog.


I test salivari devono ancora essere descritti nelle loro caratteristiche da parte del Ministero della Salute e dell'Interno, per cui al momento questo tipo di controllo non è praticabile. Si attende il Decreto attuativo.

Appena la modifica sarà in vigore avremo cura di modificare il post.


In caso di incidenti stradali, per procedere con la novità inserite nella riforma, non basterà accertare che il conducente responsabile fosse alla guida dopo aver assunto sostanze psicotrope, ma sarà anche necessario stabilire con certezza che le sostanze assunte abbiano effettivamente alterato la capacità di guidare del responsabile. Quindi in questo caso specifico, nulla cambia rispetto alla precedente Norma.

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