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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ED ALCOLOCK

Aggiornamento: 7 gen



L'Articolo 186 del Codice della Strada (CDS) disciplina la guida in stato di ebbrezza e prevede sanzioni amministrative e penali per chi si mette al volante dopo aver assunto alcolici oltre i limiti consentiti.


1. Limiti di tasso alcolemico consentiti

L’articolo stabilisce che la guida è vietata a chi si trova in stato di ebbrezza alcolica accertata con strumenti come l’etilometro, nei seguenti casi:

  • Tasso alcolemico 0 per neopatentati (3 anni dal conseguimento della patente), per i conducenti minorenni e per gli autisti professionali

  • Tasso alcolemico fino a 0,5 g/l: consentito.

  • Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: configurazione di illecito amministrativo.

  • Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: configurazione di reato penale.

  • Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: reato penale aggravato con sanzioni più severe.


2. Sanzioni

Le sanzioni previste dipendono dal livello di tasso alcolemico rilevato:


Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l (illecito amministrativo):

  • Multa da €543 a €2.170.

  • Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

  • Decurtazione di 10 punti dalla patente.


Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l (reato penale):

  • Ammenda da €800 a €3.200.

  • Arresto fino a 6 mesi.

  • Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

  • Decurtazione di 10 punti dalla patente.



Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (reato penale aggravato):


  • Ammenda da €1.500 a €6.000.

  • Arresto da 6 mesi a 1 anno.

  • Sospensione della patente da 1 a 2 anni.

  • Confisca del veicolo, salvo che appartenga a una persona estranea al reato.

  • Decurtazione di 10 punti dalla patente.



3. Circostanze aggravanti

  • Guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 1,5 g/l e provocazione di un incidente:

    • Le sanzioni sono raddoppiate.

    • In caso di incidente, è previsto anche il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (se non appartiene a terzi estranei al reato).

  • Neopatentati, minorenni e conducenti professionali:

    • Tolleranza zero: è vietata la guida con qualsiasi tasso alcolemico superiore a 0 g/l. Le sanzioni sono raddoppiate.



4. Alcolock

Per i conducenti recidivi (sanzionati almeno 2 volte in due anni) è previsto l’obbligo di installazione del dispositivo Alcolock, che impedisce l’avviamento del veicolo se il tasso alcolemico del conducente non è pari a zero.

Vengono inoltre inseriti sulla patente i codici armonizzati 68 e 69 ovvero niente alcool alla guida (68) e installazione sul veicolo di alcolock (69).

Teniamo presente che il codice 68 è applicabile da subito, mentre per il 69 bisognerà attendere il Decreto attuativo che stabilirà quali sono le caratteristiche di omologazione che dovranno avere i dispositivi alcolock che quindi, al momento, ancora non sono operativi. Tra quanto lo saranno? Considerando i tempi del Parlamento italiano, diciamo che ci vorrà un pò...

Ad ogni modo, appena saranno operativi avremo cura di comunicarlo.



5. Rifiuto di sottoporsi all'accertamento

Chi rifiuta di sottoporsi al test dell'etilometro è soggetto alle stesse sanzioni previste per il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oltre a:

  • Sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni.

  • Confisca del veicolo.

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