LA MOBILITA' CICLABILE, TANTE LE NOVITA'
- Max Folli
- 24 dic 2024
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 7 gen

Partiamo dalle regole generali:
I ciclisti possono viaggiare affiancati (tra l'altro non più di due) solo se non intralciano il traffico e se la circolazione avviene su strade poco trafficate o con bassa densità di veicoli, durante gare o manifestazioni autorizzate e per chi accompagna un minore di età inferiore ai 10 anni.
Chi vi dice che possono perchè si trovano fuori dai centri abitati, consapevolmente o meno, MENTE (basta andarsi a leggere l'Art. 182 del CDS, ma capisco che sia più semplice dare ascolto all'amico al bar che millanta di conoscere qualche agente del traffico. Tipico italico...)
L'Art. 651 del Codice Penale permette alle Forza dell'Ordine di trattenere per 12 ore le persone che frequentano luoghi pubblici (quindi anche la strada) per verificarne l'identità quando sprovvisti di documento. Quindi si, si può circolare senza un documento di riconoscimento, ma poi non arrabbiamoci quando chi ci ferma ci rovina la giornata in bici. Basta portarsi la Carta d'Identità. Più semplice per tutti...
Il casco è obbligatorio solo fino al compimento dei 12 anni, dopodichè diventa fortemente consigliato. Resta l'obbligo per chi partecipa a manifestazioni sportive. Il casco deve essere omologato secondo le Norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
Il ciclista NON può circolare contromano, mai, in nessun caso.
E' finalmente stata vietata la loro circolazione all'interno delle corsie riservate ai mezzi pubblici e ai taxi.
La riforma introduce diverse modiche. Esaminiamole una alla volta:
Vengono riscritte le caratteristiche delle strade urbane ciclabili (quelle poste su strade urbane con limite massimo di 30 Km/h). Ora i ciclisti non avranno più la precedenza, ma dovranno rispettare la segnaletica presente o seguire le regole generali sulla precedenza se si tratta di incroci senza segnaletica.
La Corsia ciclabile: posta sulla destra della carreggiata, se a striscia discontinua potrà essere utilizzata da tutti i veicoli mentre, se a striscia continua, rimarrà riservata ai velocipedi. Viene realizzata solo nel caso in cui su quella strada non fosse possibile delimitare una pista ciclabile. La precedenza non sarà più del ciclista, che dovrà seguire la segnaletica o le Norme generali in assenza di essa
Possibilità per i Comuni di istituire Zone ciclabili ovvero aree urbane in cui sia costruito un particolare sistema di protezione per i ciclisti i quali potranno circolare affiancati (anche più di due). La circolazione dovrà comunque mantenersi sul margine destro.
Possibilità per i Comuni di istituire Zone di Attestamento ciclabile (strisce di arresto dedicate ai velocipedi, poste davanti alle altre strisce di arresto) ma solo in prossimità di incroci semaforizzati e con una carreggiata che abbia al massimo una sola corsia per senso di marcia.
Tutti i velocipedi dovranno dotarsi di funzionanti dispositivi di illuminazione e segnaletica visiva e dovranno sempre farne uso fuori dai centri abitati, nelle gallerie e nei centri abitati (ma in questo caso solo da mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima dell'alba).
Sono esentati i veicoli durante il loro utilizzo nelle competizioni sportive.
SORPASSO DEL CICLISTA, COSA CAMBIA:
Qui il Codice ha chiarito una Norma già presente al suo interno, ma che ha più volte creato difficoltà di interpretazione ovvero:
Durante il sorpasso del velocipide, il conducente deve tenere una distanza laterale di almeno 1,5 metri, SOLO SE POSSIBILE. In tutti gli altri casi, sarà cura del sorpassante tenere una distanza consona alla manovra e alla larghezza della corsia.
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